Art.1 Costituzione e denominazione

E’ costituita l’Associazione di volontariato denominata “CENTRO RECUPERO AVIFAUNA BOLZANO”, di seguito detta – per brevità – CRAB, con sede legale in Bolzano.- La durata dell’Associazione è illimitata.-

Art.2 Scopi e attività

L’Associazione non ha alcuna finalità di lucro e, nel perseguire l’esclusivo fine di solidarietà sociale, si prefigge come scopo primario: la tutela dei diritti alla vita, alla salute ed al rispetto degli animali nelle loro diversità e dignità di essere viventi con loro specifiche esigenze e caratteristiche comportamentali; vigilare l’osservanza delle leggi emanate a tutela degli animali; collaborare con la pubblica amministrazione per la promozione e la gestione di programmi finalizzati al rispetto dei diritti degli animali, alla cura e reintroduzione in natura di specie selvatiche che abbiano subìto danni volontari ed involontari per opera dell’uomo o accidentali e promuovere campagne di sensibilizzazione dell’opinione pubblica sui principali temi animalisti.- Ai sensi e per gli effetti dell’Art.5, 1° lett. e) e H) c. D.Lgs. 117/2017 lo scopo dell’Associazione è individuato in “interventi e servizi finalizzati alla salvaguardia ed al miglioramento delle condizioni dell’ambiente e all’utilizzazione accorta e razionale delle risorse naturali” e “ricerca scientifica di particolare interesse sociale”.- In particolar modo per il raggiungimento degli scopi prefissi e nell’intento di agire in favore di tutta la collettività, il CRAB si propone di:
a) proteggere e curare indistintamente tutti gli animali selvatici e non, con particolare attenzione alle specie avifaunistiche;
b) raccogliere fondi per creare un Centro di recupero per la dimora, per la cura ed il primo soccorso degli animali feriti/abbandonati;
c) organizzare corsi di formazione, inerenti alle attività associative. Intervenire nel campo dell’educazione e della formazione permanente, per favorire e stimolare una coscienza sensibile alle problematiche della fauna;
d) promuovere manifestazioni celebrative, ricorrenze e campagna di sensibilizzazione in relazione agli scopi fino a qui elencati. Queste attività sono svolte dal CRAB solo ed esclusivamente tramite prestazioni personali, volontarie ed assolutamente gratuite dai propri soci. Ai soci e aderenti potranno essere rimborsate dall’Associazione le spese vive effettivamente sostenute per l’attività prestata, previa documentazione ed in ogni caso nei limiti preventivamente stabiliti dall’Assemblea dei soci.-
e) raggiungere i fini sociali, utilizzando gli strumenti processuali che ritiene di volta in volta più idonei.- L’ Associazione può svolgere, ex Art.6 del D.Lgs. 117/2017, anche attività diverse da quelle di interesse generale, a condizione che esse siano secondarie e strumentali all’attività principale. La determinazione delle attività diverse è rimessa al Comitato Direttivo che, osservando le eventuali delibere dell’assemblea dei soci in materia, è tenuto a rispettare i criteri e i limiti stabiliti dal predetto testo di legge e dalle disposizioni attuative dello stesso rispetto allo svolgimento di tali attività. L’Associazione potrà, altresì, porre in essere raccolte pubbliche di fondi, al fine di finanziare le proprie attività di interesse generale, nelle forme, nelle condizioni e nei limiti di cui all’Art.7 del D.Lgs. 117/2017 e dei successivi decreti attuativi dello stesso.

Art.3 Risorse economiche

Il CRAB trae risorse economiche per il funzionamento e lo svolgimento delle proprie attività da:
a) Contributi dei soci aderenti;
b) Contributi di privati;
c) Contributi dello Stato, degli Enti locali, di istituzioni pubbliche e di qualsiasi altra fonte purché finalizzati esclusivamente al sostegno di specifiche e documentate attività e/o progetti;
d) Contributi di organismi internazionali;
e) Rimborsi derivanti da convenzioni;
f) Entrate derivanti da attività commerciali e produttive marginali finalizzate al raggiungimento degli scopi associativi.- L’esercizio finanziario dell’Associazione ha inizio il 1 gennaio e termina il 31 dicembre di ciascun anno. Al termine di ogni esercizio, l’Associazione ha l’obbligo di redigere il bilancio annuale. Il bilancio viene sottoposto all’approvazione dell’Assemblea dei soci entro il 30 marzo di ciascun anno e deve rimanere depositato presso la sede associativa nei 15 giorni che precedono l’Assemblea convocata per la sua approvazione, a disposizione di tutti i soci.- E’ vietato distribuire, anche solo in modo indiretto, utili e plusvalenze di gestione, nonché fondi, riserve o capitale durante la vita dell’associazione, a meno che la destinazione o la distribuzione non imposte per legge e siano effettuate a favore di altre ONLUS che per legge, statuto o regolamento fanno parte della medesima ed unitaria struttura.- Utili e plusvalenze di gestione devono essere interamente impiegate per il miglioramento del servizio erogato dal CRAB e comunque solo ed esclusivamente per la realizzazione delle attività istituzionali dell’associazione e di quelle ad esse direttamente connesse.-

Art.4 Membri dell’Associazione

Il numero dei soci è illimitato. Possono essere soci dell’associazione tutte le persone fisiche e/o giuridiche che si impegnino a contribuire alla realizzazione degli scopi istituzionali del CRAB. L’adesione al CRAB è a tempo indeterminato e non può essere disposta per un periodo temporaneo, fermo restando in ogni caso il diritto di recesso.- Le prestazioni dei soci sono del tutto gratuite.-

Art.5 Criteri di ammissione dei soci

L’ammissione dei soci, deliberata dal Comitato direttivo, è subordinata alla presentazione di apposita domanda da parte degli interessati: l’eventuale diniego di ammissione deve essere motivata.- Il Comitato Direttivo cura l’annotazione dei nuovi aderenti nel libro dei soci, dopo che gli stessi avranno versato la quota associativa stabilita e deliberata annualmente dall’Assemblea dei soci ordinaria.- La qualità di socio si perde:
a) Per decesso;
b) Per recesso volontario;
c) Per mancato versamento della quota associativa per due anni consecutivi, trascorso un mese dall’eventuale sollecito;
d) Per esclusione. Il socio può essere escluso dall’Associazione per:
a) comportamento gravemente contrastante con gli scopi del CRAB;
b) persistenti gravi violazioni degli obblighi statutari;
c) aver arrecato all’Associazione danni materiali o morali di una certa gravità. – Il provvedimento di esclusione, pronunciato dal Comitato Direttivo, deve essere motivato e comunicato per iscritto all’interessato entro e non oltre 30 (trenta) giorni dalla data della deliberazione. Contro di esso l’associato escluso può proporre appello all’Assemblea, entro e non oltre 30 (trenta) giorni dal ricevimento della comunicazione, mediante apposita istanza che deve essere inoltrata al Comitato Direttivo a mezzo raccomandata o altro mezzo idoneo ad attestarne il ricevimento; in merito all’appello proposto deciderà la prossima Assemblea regolarmente convocata; gli eventuali appelli eventualmente proposti dovranno essere trattati prima delle altre decisioni all’ordine del giorno. All’appellante deve essere garantito in Assemblea il diritto al contraddittorio. Fino alla deliberazione dell’Assemblea, ai fini del ricorso, l’associato interessato dal provvedimento di esclusione si intende sospeso. – Il socio receduto o escluso non ha diritto alla restituzione delle quote associazione versate.- Le quote associative non sono trasferibili.-

Art.6 Diritti e doveri degli associati

Il socio ha i seguenti obblighi:
a) Osservare il presente statuto, i regolamenti interni e le delibere legalmente adottate dagli organi associativi;
b) Mantenere sempre un comportamento corretto nei confronti del CRAB;
c) Versare la quota associativa di cui all’Art.5;
d) Prestare la propria opera a favore del CRAB in modo spontaneo, personale e gratuito.- Il socio ha diritto a:
a) Prestare la propria opera a favore del CRAB in modo personale e spontaneo;
b) Partecipare a tutte le attività promosse dal CRAB;
c) Partecipare all’assemblea ordinaria e straordinaria con diritto di voto: in particolare il socio maggiorenne ha diritto di voto per l’approvazione e la modifica dello statuto, di eventuali regolamenti, per la nomina degli organi direttivi del CRAB nonché per ogni altra questione che sarà posta in discussione;
d) Accedere alle cariche associative;
e) Prendere visione di tutti gli atti deliberati e di tutta la documentazione relativa alla gestione dell’associazione, con possibilità di ottenerne una copia, ivi compresi i libri contabili che sono a disposizione nella sede sociale.-

Art. 7 Organi dell’Associazione

Sono organi dell’Associazione:
a) l’Assemblea dei Soci;
b) il Comitato Direttivo; L’elezione degli organi dell’Associazione, non può essere in alcun modo vincolata o limitata ed è fondata su criteri di massima libertà, di partecipazione all’elettorato attivo e passivo.- E’ esclusa qualsiasi forma di remunerazione per le cariche sociali e pertanto le cariche associative sono esercitate gratuitamente.-

Art. 8 L’Assemblea dei soci

L’Assemblea dei soci è l’organo sovrano dell’Associazione: essa è composta da tutti i soci e può essere ordinaria o straordinaria.- Ogni socio ha diritto ad un voto.- L’Assemblea indirizza tutta l’attività dell’Associazione ed in particolare:
a) approva il bilancio di esercizio, predisposto dal Comitato Direttivo;
b) approva l’eventuale programma annuale e pluriennale di attività, predisposto dal Comitato Direttivo;
c) approva l’eventuale bilancio sociale, predisposto dal Comitato Direttivo;
d) determina il numero, eleggere e revocare i membri del Comitato Direttivo;
e) elegge e revoca i componenti dell’organo di controllo, qualora si verifichino le condizioni di cui all’Art.30 del Codice del Terzo settore;
f) elegge e revoca l’organo di revisione, qualora si verifichino le condizioni di cui all’Art.31 del Codice del Terzo settore; g) decide sui ricorsi contro i provvedimenti di diniego di adesione e di esclusione dall’Associazione; h) approva l’eventuale regolamento attuativo dello Statuto e gli altri regolamenti predisposti dal Comitato Direttivo per il funzionamento dell’Associazione; i) delibera sulla responsabilità dei componenti degli organi sociali, ai sensi dell’Art.28 del Codice del Terzo settore, e promuovere l’azione di responsabilità nei loro confronti; j) delibera sullo scioglimento, sulla trasformazione, sulla fusione o la scissione dell’Associazione: in particolar modo in caso di scioglimento l’Assemblea deve decidere a quale ente del Terzo settore andranno destinati i beni materiali ed immateriali; k) delibera su ogni altro argomento posto all’ordine del giorno o sottoposto al suo esame da parte del Comitato Direttivo o da altro organo sociale. L’Assemblea dei soci è convocata dal Presidente del Comitato Direttivo almeno una volta all’anno per l’approvazione del bilancio consuntivo ed ogni qualvolta lo stesso Presidente o almeno tre membri del Comitato direttivo o almeno 1/3 dei soci ne ravvisino l’opportunità.- L’Assemblea ordinaria delibera sulle modifiche dell’atto costitutivo e dello statuto e sullo scioglimento dell’Associazione.- L’Assemblea è presieduta dal Presidente del Comitato Direttivo o, in sua assenza, dal Vice Presidente e, in assenza di entrambi, dal altro membro del Comitato Direttivo eletto dai presenti. Le convocazioni devono essere effettuate mediante avviso scritto recapitabile anche via e-mail e/o fax e/o mano, almeno 8 giorni prima della data della riunione. In difetto di convocazione, saranno ugualmente valide le adunanze a cui partecipino tutti i soci.- L’Assemblea ordinaria è validamente costituita in prima convocazione quando sia presente almeno la metà più uno del totale dei soci. In seconda convocazione, che non può avere luogo nello stesso giorno fissato per la prima, l’Assemblea è validamente costituita qualunque sia il numero dei soci intervenuti. Per le modifiche statutarie, l’Assemblea straordinaria in seconda convocazione è validamente costituita con la presenza di almeno 1/5 (un quinto) degli associati.- Le deliberazioni dell’Assemblea sono valide quando approvate dalla maggioranza dei presenti, eccezione fatta per la deliberazione riguardante lo scioglimento dell’Associazione e relativa devoluzione di eventuale patrimonio residuo, che deve essere adottata con voto favorevole di almeno ¾ dei soci.- L’Assemblea dei soci autorizza espressamente il Comitato Direttivo in carica ad apportare allo statuto qualsiasi modifica necessaria richiesta dalle autorità per adeguarsi alla riforma del Terzo Settore (D.Lgs.117/2017), senza necessità di nuova convocazione assembleare.-

Art. 9 Il Comitato Direttivo

Il Comitato direttivo è formato da un numero di membri non inferiore a 3 e non superiore a 7; il numero esatto dei componenti del Direttivo dovrà essere stabilito dall’Assemblea prima di procedere alla relativa elezione.- I membri del Comitato direttivo saranno eletti dall’Assemblea dei soci e comunque dovranno essere maggiorenni: essi rimangono in carica per 3 anni e sono rieleggibili. Possono fare parte del Comitato direttivo esclusivamente gli associati. Nel caso in cui, per dimissioni o altre cause, uno dei componenti del Comitato decada dall’incarico, il Comitato direttivo può provvedere alla sua sostituzione, nominando il primo tra i non eletti, che rimane in carica fino allo scadere dell’incarico di tutto il Comitato. Nel caso in cui decada oltre la metà dei membri del Comitato, l’Assemblea dei soci deve provvedere alla nomina di un nuovo Comitato Direttivo. – I compiti del Comitato direttivo sono:
a) nominare al suo interno un Presidente, un Vice Presidente ed un Segretario;
b) curare l’esecuzione delle deliberazioni dell’Assemblea dei soci;
c) predisporre il bilancio consuntivo;
d) deliberare sulle domande di nuove adesioni;
e) provvedere agli affari di ordinaria e straordinaria amministrazione che non siano spettanti all’Assemblea de soci; Il Comitato direttivo è presieduto dal Presidente o in caso di sua assenza dal Vice Presidente ed in assenza di entrambi dal membro più anziano. Il Comitato direttivo è convocato di norma almeno ogni 3 mesi e/o ogni qualvolta che il Presidente o il Vice Presidente lo ritenga opportuno o quando la maggioranza dei membri del Comitato direttivo ne facciano richiesta. Il Comitato direttivo assume le proprie deliberazioni con la presenza della maggioranza dei suoi membri ed il voto favorevole della maggioranza degli intervenuti. I verbali di ogni adunanza del Comitato direttivo, redatti a cura del Segretario e sottoscritti dallo stesso e da chi ha presieduto l’adunanza, sono conservati agli atti.-

Art.10 Il Presidente

Il Presidente, nominato dal Comitato direttivo, ha il compito di presiedere lo stesso nonché l’Assemblea dei Soci. Al Presidente è attribuita la rappresentanza legale dell’Associazione di fronte a terzi ed in giudizio. In caso di sua assenza o impedimento le sue funzioni spettano al vice Presidente, anch’esso nominato dal Comitato direttivo. Il Presidente cura l’esecuzione delle deliberazioni del Comitato direttivo e, in casi eccezionali di necessità e di urgenza, ne assume i poteri ma non prima di aver ricevuto l’assenso di almeno 1 dei membri del Comitato stesso. In tal caso egli deve comunque convocare il Comitato direttivo per la ratifica del suo operato.-

Art. 11 Il Vicepresidente

Il Vicepresidente è nominato dal Comitato direttivo: ha il compito di sostituire il Presidente in sua assenza, di accettare le deleghe che il Presidente gli rilascia. In casi di comprovata necessità sostituisce il Presidente in tutte le sue funzioni.

Art.12 Scioglimento

L’Assemblea che delibera lo scioglimento nomina anche uno o più liquidatori e delibera sulla destinazione del patrimonio residuo, il quale dovrà essere devoluto, previo parere positivo dell’Ufficio di cui all’Art.45, c.1, del D.Lgs. 117/2017 e salvo diversa destinazione imposta dalla legge, ad altri enti del Terzo settore o, in mancanza, alla Fondazione Italia Sociale, secondo quanto previsto dall’Art. 9 del D.Lgs. 117/2017.

Art.13 Rinvio

Per quanto non espressamente riportato in questo Statuto si fa riferimento al Codice Civile e a tutte le norme vigenti in materia.-